O2 deduce che la Commissione non formula obiezioni argomentate, in particolare dal punto di vista della ricevibilità del suo ricorso e che le parti della decisione impugnate producono effetti giuridici vincolanti che possono, conseguentemente, costituire oggetto di ricorso di annullamento. SEE, inapplicabili all’accordo notificato, sulla base del rilievo che l’accordo non sarebbe restrittivo della concorrenza, e non ha quindi concesso l’attestazione negativa richiesta in via principale.
Commissione è incorsa in un errore di diritto laddove ha ritenuto che l’accordo restringesse la concorrenza, in quanto, da un lato, non vi sarebbero restrizioni alla concorrenza e, dall’altro, la pretesa restrizione non risulterebbe da un accordo.
In particolare in questo sito viene spiegata chiaramete la teoria, gli usi ed i benefici come le limitazioni
della metodologia. A fortiori, la Commissione non ha dimostrato, come essa sostiene nelle proprie memorie, che l’accordo tenderebbe a rallentare, se non a limitare l’installazione
della rete
della ricorrente. L'
analisi è effettuata mediante una ricerca sui principali
motori del target per individuare i siti e procedere con
una visita per la recensione. Inoltre, la O2 ha fatto valere all’udienza che le restrizioni temporali che essa stessa e la T-Mobile avevano concordato di inserire nell’accordo su richiesta
della Commissione e senza le quali non avrebbero ottenuto l’esenzione, ponevano loro problemi pratici connessi al rispetto dei termini così fissati. Si deve necessariamente rilevare che tale presunzione non è accompagnata, nella decisione, da alcuna
analisi né giustificazione idonea a dimostrarne l’esattezza, constatazione che, d’altronde, la convenuta non ha potuto che confermare all’udienza. Commissione ha affermato che «il roaming nazionale tra gestori di reti (…) per definizione limita la
concorrenza tra detti operatori in tutti i mercati di reti collegate rispetto a parametri fondamentali quali la copertura, la qualità e la velocità di trasmissione» (‘considerando’ 107). A tal fine occorre considerare come la
concorrenza avrebbe in effetti operato senza l’accordo controverso; l’alterazione
della concorrenza può essere messa in dubbio, in particolare, qualora l’accordo appaia necessario, appunto, ai fini
della penetrazione di un’impresa in una zona in cui precedentemente non operava. L'
analisi dei siti concorrenti è effettuata per capire
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L’accordo, consentendo alla O2 di completare la propria capacità di copertura
della popolazione, favorirebbe il suo tasso di penetrazione e, conseguentemente, la concorrenza. Commissione deduce che, nella specie, l’accordo – concluso tra due concorrenti – è idoneo ad incidere sui loro comportamenti, trattandosi dei principali parametri
della concorrenza. O2 e la T-Mobile sarebbero ambedue perfettamente in grado di installare le loro proprie reti e di offrire servizi 3G, l’accordo mirerebbe a consentire alla ricorrente di rallentare parzialmente, se non di limitare l’installazione
della propria rete e, quindi, di ridurre il costo delle proprie infrastrutture. Filtro per gli annunci
della concorrenza sotto la scheda Impostazione AdSense. SEE, emerge quindi che, in considerazione delle specifiche caratteristiche del mercato emergente di cui trattasi, la situazione concorrenziale
della O2 sul mercato 3G non sarebbe stata verosimilmente garantita in assenza di accordo, anzi, essa sarebbe stata compromessa. Per contro, per quanto attiene ai termini del raffronto effettuato, si deve rilevare che l’esame degli effetti dell’accordo si fonda completamente sull’assunto che, in presenza come in assenza di accordo, i due gestori O2 e T-Mobile avrebbero operato in situazione di
concorrenza sul mercato di cui trattasi. Commissione ritiene che l’accorso contribuisca al miglioramento
della produzione e
della distribuzione dei servizi di cui trattasi nonché alla promozione del progresso tecnico ed economico. Commissione ha concluso che l’accordo sarebbe restrittivo
della concorrenza, potendo tuttavia costituire oggetto di esenzione, questione che attiene alla fondatezza
della decisione e non al problema, relativo alla legittimità esterna,
della motivazione dell’atto contestato. Commissione, essendo rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda
della ricorrente. CE, consiste essenzialmente nel prendere in considerazione l’impatto dell’accordo sulla
concorrenza attuale e potenziale, nonché la situazione
della concorrenza in assenza di accordo; tali due aspetti sono intrinsecamente connessi.
T-Mobile e la O2, risulti, invece che restrittivo della concorrenza tra i gestori di rete, idoneo – al contrario – a consentire all’operatore più piccolo, in presenza di talune condizioni, di concorrere contro gli operatori preponderanti sul mercato, quali, nella specie, la T-Mobile, ma anche, sul mercato al dettaglio, la D2‑Vodafone, se non persino dominanti come la T-Mobile sul mercato all’ingrosso.
T-Mobile quanto alla qualità e dalla velocità di trasmissione dei dati, ancorché l’accordo mantenga ancora un certo margine di concorrenza. Dipartimento
della Funzione Pubblica ha promosso per accelerare e dare concretezza ai processi di innovazione nelle amministrazioni pubbliche.
La Commissione, dopo aver riconosciuto che l’accordo non presentava oggetto anticoncorrenziale, avrebbe compiuto un’analisi parziale della situazione sotto il profilo della concorrenza, non esaminando – in contrasto con la costante giurisprudenza – quale sarebbe la situazione in assenza di accordo.
O2 sostiene che la Commissione, dopo aver riconosciuto che l’accordo non possedeva oggetto anticoncorrenziale, non ha proceduto all’analisi degli effetti reali dell’accordo sulla concorrenza; in particolare, non avrebbe esaminato quale sarebbe stata la situazione sotto il profilo
della concorrenza in assenza di accordo. Commissione ritiene che l’effetto positivo del roaming nazionale 3G sulla posizione concorrenziale di O2 migliorerà la
concorrenza sui mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni mobili digitali, che i concorrenti saranno indotti ad introdurre nuovi servizi sul mercato e che saranno soggetti a pressioni più forti per ridurre i loro prezzi. O2 sostiene, a tal riguardo, che l’accordo produce effetti positivi per la
concorrenza – come riconosciuto nella stessa decisione – con riguardo sia alla copertura
della popolazione, sia alla qualità dei servizi forniti, sia alla velocità di trasmissione ed ai prezzi. O2 di precisare le conseguenze derivanti da una più rapida installazione
della propria rete sugli obblighi d’acquisto dei diritti d’accesso al roaming previsti dall’accordo e di fornire indicazioni sulle specificità del proprio sistema di prezzi. Commissione osserva che le clausole dell’accordo sono indispensabili e proporzionate per garantire i vantaggi summenzionati, tenuto conto
della posizione più debole detenuta dalla O2 sul mercato (‘considerando’ 131-133). CE, alla ponderazione degli effetti positivi e negativi dell’accordo dal punto di vista
della concorrenza. Google non si impegna a escludere categoricamente la pubblicazione sul sito di tutti gli annunci dei siti inseriti nell'elenco dei filtri per gli annunci
della concorrenza o degli annunci dal contenuto inaccettabile. Commissione deduce che il roaming, quale previsto dall’accordo, incide sulla
concorrenza tra i gestori sulla rete, il che implicherebbe un particolare impatto sulla
concorrenza sui mercati
della telefonia mobile. O2, la Commissione muove da una posizione di principio erroneo secondo cui il roaming nazionale sarebbe, di per sé, restrittivo
della concorrenza dal momento che l’accordo consentirebbe alla O2 di acquistare i servizi all’ingrosso dalla T-Mobile piuttosto che fornirli essa stessa. Commissione ritiene che l’accordo rafforzi la
concorrenza tra i quattro operatori di rete e di servizi 3G titolari di licenze, che prevedono di installare reti 3G in Germania, nonché tra i prestatori di servizi e gli MVNO (ad esclusione dei servizi vocali). Commissione ritiene parimenti che le modalità
della rivendita dei diritti d’accesso al roaming ai «MVNO» (Mobile Virtual Network Operators, operatori di reti mobili virtuali), rivendita per la quale l’accordo impone il previo consenso
della controparte, limitando le categorie di clienti, restringa la produzione e costituisca una restrizione alla
concorrenza (‘considerando’ 115 e 116). CE, alla ponderazione dei suoi effetti favorevoli e sfavorevoli sulla concorrenza. Commissione risulta viziata da un’omessa
analisi di fatti sottopostile dagli autori
della notificazione. Le conclusioni
della Commissione non si fonderebbero nemmeno su un’analisi dei fatti pertinenti relativi al mercato di cui trattasi. O2 sostiene parimenti che il roaming non produrrà effetti negativi dal punto di vista
della produzione, dell’innovazione,
della varietà e
della qualità dei servizi, cosa che la Commissione avrebbe parimenti riconosciuto. Commissione, per affermare il carattere per definitionem restrittivo
della concorrenza del roaming nazionale e, nella specie, dell’accordo, ha ritenuto che il suo impatto fosse più negativo nelle zone in cui la
concorrenza possa svolgersi in condizioni economicamente più redditizie, segnatamente nelle aree urbane centrali, affermando in tal modo che il roaming nazionale non sarebbe ivi giustificato. O2 rispetto a quella
della T‑Mobile che emerge dall’accordo inciderebbe necessariamente, da un lato, sulla
concorrenza nelle aree in cui la rete
della O2 è stata installata e, dall’altro, sulla pianificazione dell’installazione futura di tale rete. O2 rispetto alla rete
della T‑Mobile viene inoltre concepita in termini provvisori, in quanto è destinata a ridursi nel corso dell’accordo, secondo il ritmo previsto nel calendario di eliminazione dei diritti d’accesso al roaming introdotto dalle disposizioni modificate dall’accordo notificato, sottoposti all’esame
della Commissione nell’ambito
della fase amministrativa del procedimento. SEE abbia legittimamente fondato la propria valutazione a termini
della quale l’accordo restringerebbe la
concorrenza e se essa abbia a tal fine svolto l’analisi che tali disposizioni – come interpretate dalla giurisprudenza – postulano. Commissione afferma che la decisione distingue gli aspetti orizzontali e verticali dell’accordo e che la ricorrente non ha tenuto conto di tale distinzione, operando un’interpretazione erronea
della giurisprudenza e delle proprie relazioni contrattuali con la T-Mobile. Per cogliere tale obiettivo è
necessaria una coerenza tra l'offerta dell'impresa, il suo prevalere su quella
dei concorrenti e le mutevoli esigenze
della domanda.
O2 avrebbe potuto risultare interamente o parzialmente assente dal mercato della telefonia mobile 3G in Germania non è stata mai presa in considerazione.
O2 nei confronti
della T-Mobile non costituiscono un’ulteriore restrizione
della concorrenza (‘considerando’ 113 e 114) e che la restrizione alla rivendita di diritti d’accesso al roaming ad altri operatori di rete muniti di licenza nonché gli scambi di informazioni connessi al roaming non costituiscono restrizioni alla
concorrenza (‘considerando’ 117, 118 e 119).
O2 una redditizia installazione della propria rete 3G, conformemente alle esigenze imposte, in termini di calendari e di copertura, dalla propria licenza.
Commissione ritiene, in definitiva, che l’eliminazione, parziale, della concorrenza proveniente dagli MVNO venga ampiamente compensata dagli effetti dell’accordo globalmente favorevoli per la concorrenza (‘considerando’ 142).
Commissione, la natura stessa di un accordo di roaming, come quello concluso inter partes, implica una restrizione alla concorrenza, per effetto del rapporto di dipendenza in cui il roaming nazionale collocherebbe l’operatore che lo pratica rispetto all’operatore visitato.
Commissione ritiene che il roaming nazionale tra gestori di rete in possesso di licenza per installare e gestire reti digitali mobili proprie limiti, per definitionem, la concorrenza tra detti operatori rispetto ai relativi parametri fondamentali (‘considerando’ 107).
Commissione abbia effettivamente proceduto all’esame
della situazione
della concorrenza in assenza di accordo, e, in secondo luogo, se le conclusioni che l’Istituzione ha tratto dal proprio esame dell’incidenza dell’accordo
della concorrenza siano sufficientemente comprovate.
O2 e alla T‑Mobile prevedono, segnatamente, criteri di allestimento della rete in termini di copertura effettiva della popolazione secondo un calendario preciso.
T-Mobile non costituisce una restrizione alla concorrenza, trattandosi
della situazione in cui versano tutte le imprese che ricorrono a fornitori per taluni prodotti o servizi.
O2 alla T-Mobile, si deve necessariamente rilevare che la decisione non contiene alcuna analisi relativa a tale obbligazione di versamento di un canone fisso.
Conseguentemente, l’Istituzione è venuta meno al proprio obbligo di effettuare un’analisi oggettiva dell’impatto dell’accordo sulla situazione concorrenziale. O2, sin dall’inizio, potrà offrire per i propri servizi una copertura migliore, una qualità e una velocità di trasmissione migliori durante la fase di installazione, in
concorrenza con gli altri prestatori di servizi 3G all’ingrosso e al dettaglio, rispetto a quanto avrebbe potuto fare individualmente (‘considerando’ 123 e 124). MVNO favorirebbe la
concorrenza sul mercato del roaming nazionale 3G, su quello dei tempi di connessione all’ingrosso nonché sui mercati al dettaglio (‘considerando’ 127). La condivisione del RAN, non essendo stata prevista al momento dell’adozione
della decisione, non è stata esaminata (‘considerando’ 104). RAN comprende i siti ove sono ubicati i pali o le antenne, i componenti di supporto e gli alimentatori, nonché le antenne, i combinatori e i collegamenti di trasmissione, i nodi B nonché le stazioni di controllo e autenticazione
della rete radio (‘considerando’ 13).
Commissione rileva parimenti che «la previa autorizzazione dell’altra parte per qualsiasi rivendita di capacità di roaming agli MVNO che offrono servizi di telefonia vocali ad utenti finali» costituisce una «limitazione del tipo di clienti» e che essa «limita la produzione e costituisce quindi una restrizione della concorrenza» (‘considerando’ 115 e 116).
Il risultato dell'
analisi della concorrenza concorre al
disegno
della strategia migliore per garantire la corretta
visibilità e motivare i visitatori delle categorie al quale
il sito è orientato. ANALISI DELLA CONCORRENZA (COMPETITORS), ED EVENTUALE SCELTA DI PAROLE CHIAVE ALTERNATIVE. MVNO che forniscono servizi locali appare, a parere
della Commissione, da un lato, necessaria affinché l’accordo possa spiegare i propri benefici e, dall’altro, proporzionata, in quanto sarebbe limitata ai servizi vocali (‘considerando’ 134‑136). La Commissione ritiene che l’effetto restrittivo
della concorrenza sia sensibile, trattandosi di mercati emergenti in cui le barriere all’ingresso sono rilevanti a causa degli obblighi di licenza e degli investimenti necessari (‘considerando’ 107-110). Commissione, la propria rete, e, dall’altro, per quanto attiene alla qualità
della rete e alla velocità
della trasmissione, atteso che l’operatore che si avvale del roaming sarebbe dipendente dalle scelte tecniche e commerciali effettuate dal gestore
della rete visitata. T-Mobile, O2 (…) sarebbe meno concorrenziale nella fase di installazione
della rete e difficilmente entrerebbe nei mercati dei servizi 3G all’ingrosso e al dettaglio come concorrente su scala nazionale (o in ogni caso come concorrente che offre la più ampia presenza geografica possibile in quel momento)» (‘considerando’ 135). In particolare segnagliamo ad esempio per esempio la matrice di Ansoff chiamata ach Matrice mercato prodotto che una delle
analisi di base per disgnare una trategia di mercato. Limitando il margine di manovra
della O2 per modulare i suoi prezzi sul mercato, tale meccanismo restringerebbe in tal modo la concorrenza. Gli effetti restrittivi sarebbero più sfavorevoli nelle zone in cui vi sia chiara motivazione economica per l’installazione di reti parallele in concorrenza, segnatamente nelle zone urbane centrali.
CE, occorre esaminare il contesto economico e giuridico nel quale l’accordo si colloca e prendere in considerazione i criteri relativi all’oggetto dell’accordo, ai suoi effetti nonché all’incidenza sugli scambi intracomunitari, tenendo conto del contesto economico in cui operano le imprese, dei prodotti o servizi contemplati dall’accordo nonché della struttura e delle effettive condizioni di funzionamento del mercato interessato.